Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1895 al 24 giugno 1896. Leggi il testo vigente →
[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.
[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875
1Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pe'contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), purche' entro il giorno 31 del venturo mese di agosto, essi adempiano alle dichiarazioni ne'detti articoli stabilite".
Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61
2Il Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª) sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro il giorno 31 del venturo mese di maggio essi adempiano alle dichiarazioni nei detti articoli stabilite".
Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56
3Il Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7)) che e' concesta amnistia "per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 maggio prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".
Testo in vigore dal 29 marzo 1895 al 24 giugno 1896
