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[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

[3]In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorche' quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 19 giugno 1890

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1889

1889oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 10 agosto 1913 — 16 dicembre 2009abrogatoper 96 anni
  3. 1 ottobre 1904 — 10 agosto 1913per 9 anni
  4. 8 dicembre 1902 — 1 ottobre 1904per un anno
  5. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  6. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  7. 28 giugno 1899 — 26 novembre 1900per un anno
  8. 24 giugno 1896 — 28 giugno 1899per 3 anni
  9. 29 marzo 1895 — 24 giugno 1896per un anno
  10. 10 marzo 1891 — 29 marzo 1895per 4 anni
  11. 19 giugno 1890 — 10 marzo 1891per 9 mesi
  12. 8 luglio 1889 — 19 giugno 1890testo originarioper 12 mesi

urn:nir:stato:legge:1889-06-30;6168~art5 · fonte del testo

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