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[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.
[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.
[3]In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorche' quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.
Testo in vigore dal 8 luglio 1889 al 19 giugno 1890
