Art. 20
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[1]Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:
[2]1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;
[3]2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.
[4]Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.
[5]Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello.
[6]((Gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.
[7]In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
