Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:

[2]1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

[3]2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

[4]Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

[5]Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello.

[6]((Gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.

[7]In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti)).

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 58 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli apparecchi tolto: fissi o mobili di pesca che siano aggiunto: di pesca messi in modo da contravvenire tolto: al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a aggiunto: alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentaritolto: , saranno rimossi, o, secondo i casi saranno fatti, aggiunto: sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventoritolto: , modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari e non potranno essere restituiti, ne' in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimentiaggiunto: .

aggiunto: In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art20 · fonte del testo

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