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[1]((Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:

[2]1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;

[3]2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

[4]Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.

[5]Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello.

[6]Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari e non potranno essere restituiti, ne' in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimenti)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. 79 parole tolte, 192 parole aggiunte in 7 capoversi.

Per le infrazioni tolto: indicate dall'art. 16 aggiunto: all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarietolto: , aggiunto: e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:

1° tolto: Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando aggiunto: dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia dirittotolto: , e di quelli contemplati dall'articolo terzo, salve le eccezioni ivi indicate;aggiunto: ;

aggiunto: 2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.

tolto: 2° Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali e' proibitoaggiunto: Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo tolto: e di luogo dai regolamenti emanati in conformita' della presente legge.

tolto: Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzioneaggiunto: .

aggiunto: Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello.

aggiunto: Gli apparecchi fissi o mobili di pesca che siano messi in modo da contravvenire al titolo I della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e a corrispondenti norme regolamentari, saranno rimossi, o, secondo i casi saranno fatti, a spese dei contravventori, modificare e ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure o le distanze regolamentari e non potranno essere restituiti, ne' in guisa alcuna alienati, senza la esecuzione di tali provvedimenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art20 · fonte del testo

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