Art. 19
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 169 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La recidiva entro l'anno sara' punita colla sospensione dell'esercizio della pesca e col ritiro della licenza per un tempo non minore di un mese e non superiore ai sei mesi; la seconda recidiva, non oltre un anno dalla prima, verra' punita colla sospensione dall'esercizio, per un tempo non minore di tre mesi e non superiore all'anno. Tutte le pene debbono essere trascritte nell'apposito foglio della licenza di cui agli articoli 18 e 20 della presente legge.
tolto: Chiunque verra' trovato a pescare senza licenza incorrera':
tolto: 1° se possessore della licenza ma che non l'abbia con se', alla sospensione di pescare per otto giorni;
tolto: 2° per chi pesca senza licenza ad una pena pecuniaria di L. 50 e, se recidivo entro l'anno, di L. 100.
tolto: «I negozianti o industriali che vendono pesce catturato con mezzi proibiti dalla legge saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a L. 1000 e alla inibizione dell'esercizio di vendita almeno per un mese.
tolto: Le pene debbono essere trascritte nella licenza a cura della autorita' giudicante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art19 · fonte del testo
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