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[1]Per le infrazioni indicate dall'art. 16, oltre alle pene pecuniarie, si fara' luogo alla confisca:

[2]1° Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall'articolo terzo, salve le eccezioni ivi indicate;

[3]2° Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali e' proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformita' della presente legge.

[4]Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati, per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione.

Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art20 · fonte del testo

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