Art. 18
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[1]((I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.
[2]Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare, in applicazione dell'art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, come sopra modificato, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
