Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921. Leggi il testo vigente →
I regolamenti per l'esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sino a lire 50, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, sino a lire 500, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.
Testo in vigore dal 13 marzo 1877 al 17 aprile 1921
