Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. Leggi il testo vigente →
((I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire pene pecuniarie sono a L. 2000, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, salvo le particolari sanzioni penali portate da altri articoli e da altre leggi)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
