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[1]((Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:

  • a)le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;
  • b)la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.

[2]Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.

[3]Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.

[4]Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1907

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907. 145 parole tolte, 131 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta delaggiunto: Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato tolto: per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere non compresi nella legge del 31 marzo 1887, n. 3761 e per violazione di legge:

a) tolto: La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte aggiunto: le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) tolto: La pubblica Amministrazione della quale sia stato impugnato aggiunto: la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimentotolto: , oaggiunto: : od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti tolto: e aggiunto: o non siansi fatti rappresentare tolto: nella contestazione avanti alla Giunta provinciale, aggiunto: avanti la Giunta provinciale.

tolto: Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme, seconde le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.

tolto: Pero', ove il ricorso peraggiunto: Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge tolto: sia accolto, se trattisi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto annullato; e se trattisi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata aggiunto: o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.

aggiunto: Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.

aggiunto: Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art19 · fonte del testo

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