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[1]((Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:
- a)le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;
- b)la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.
[2]Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.
[3]Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.
[4]Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008
