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[1]Contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere non compresi nella legge del 31 marzo 1887, n. 3761 e per violazione di legge:
- a)La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte le domande o le eccezioni;
- b)La pubblica Amministrazione della quale sia stato impugnato l'atto o il provvedimento, o il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti e non siansi fatti rappresentare nella contestazione avanti alla Giunta provinciale,
[2]Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme, seconde le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.
[3]Pero', ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattisi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto annullato; e se trattisi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.
Testo in vigore dal 6 maggio 1890 al 30 marzo 1907
