Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1907 al 22 dicembre 2008. 162 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 15, modificato dalla presente legge, contro le decisioni della Giunta provinciale possono entro termine di 30 giorni dalla ricevuta notificazione ricorrere al Consiglio di Stato:
tolto: a) le parti interessate, di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;
tolto: b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorche' non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta provinciale.
tolto: Nei casi dell'articolo 2 il ricorso e' diretto alla sezione IV, e proposto per violazione di legge o per motivi d'incompetenza o di eccesso di potere non compresi nella legge 31 marzo 1877, n. 3761.
tolto: Nei casi dell'articolo 1° e' proposto davanti alla sezione V e puo' estendersi anche al merito.
tolto: Ciascuna sezione pronuncia sul ricorso colle norme e per gli effetti rispettivamente determinati dalla legge sul Consiglio di Stato modificata dalla legge presente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art19 · fonte del testo
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