Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008. 566 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: La Giunta provinciale amministrativa e' investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi, che non sieno di competenza dell'autorita' giudiziaria, ne' appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:
tolto: 1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalita' degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carita' e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle Opere di carita' e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre Amministrazioni sussidiate dal comune, ai termini degli articoli 106 e 107 della legge comunale e provinciale, pubblicata col regio decreto 10 febbraio 1889, num. 5191 (serie 3ª);
tolto: 2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della provincia o del comune, a mente dell'articolo 261 della legge comunale e provinciale;
tolto: 3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali in materia di spese di spedalita';
tolto: 4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco sulle materie di edilita' e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai comuni contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonche' contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime, ai termini di quanto e' disposto nell'articolo 133 della legge provinciale e comunale;
tolto: 5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanita' pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);
tolto: 6. Ricorsi in materia di consorzi fra provincia, comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali;
tolto: 7. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;
tolto: 8. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbligatori per bonificazioni di paludi e terreni paludosi, da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;
tolto: 9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei comuni;
tolto: 10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto del prefetto ai termini del capoverso dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1866, n. 2967;
tolto: 11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materie di fiere e mercati ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;
tolto: 12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art1 · fonte del testo
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