Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce e' spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.

Testo vigente dal 21 agosto 1897

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1897-08-02;378~art5 · fonte del testo

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