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Miscellanea
Sulla fabbricazione e vendita delle essenze d'agrumi o sommacchi triturati o in polvere
Legge 2 agosto 1897, n. 378
- Aggiornato al
- 21 agosto 1897
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi…
- Art. 2Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini o in polvere senza che…
- Art. 3Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a…
- Art. 4Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato…
- Art. 5Le sentenze di condanna saranno a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate…
- Art. 6Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della…
