[1]Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonche' i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

[2]Qualora tali essenze o sommacchi fossero presentati da privati e le analisi li dimostrasse non genuini, gli Istituti predetti dovranno sollecitamente farne denunzia alla competente autorita'.

[3]Le modalita' concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e dei sommacchi destinati alle analisi saranno fissate dal Regolamento.

Testo vigente dal 21 agosto 1897

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1897-08-02;378~art4 · fonte del testo

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