[1]Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del Prefetto, del Sottoprefetto, del Sindaco o del Presidente della Camera di Commercio.
[2]I contravventori di questo disposizioni saranno puniti con ammenda da L. 100 a 500.
Testo vigente dal 21 agosto 1897
