[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, mediante Regolamento, all'attuazione della presente legge.

[2]Potra' altresi' il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni, determinare le cautele che stimera' meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.

[3]Siffatte disposizioni, come il Regolamento di cui al comma 1° di questo articolo, saranno emanate per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificato.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.

[6]UMBERTO.

[7]Guicciardini.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Rudini'.

Testo vigente dal 21 agosto 1897

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1897-08-02;378~art6 · fonte del testo

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