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[1]((La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, puo' essere conceduta con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato:
[2]1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;
[3]2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;
[4]3° allo straniero che risieda da due anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;
[5]4° dopo sei mesi di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.
[6]E' in facolta' del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 a 4 del presente articolo)).
Testo in vigore dal 19 dicembre 1934 al 16 agosto 1992
