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[1]La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, puo' essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

[2]1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

[3]2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

[4]3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

[5]4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 19 dicembre 1934

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 354/1983

    Altra decisione
    21 dicembre 1983

    ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CON…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 22 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art4 · fonte del testo

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