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[1]La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, puo' essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:
[2]1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;
[3]2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;
[4]3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;
[5]4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 19 dicembre 1934
