Art. 11
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[1]Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreche' acquisti quella del marito; ma puo' ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
[2]Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.
[3]Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, puo' la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.
Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992
