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[1]Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreche' acquisti quella del marito; ma puo' ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

[2]Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

[3]Se pero' i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, puo' la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Testo in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art11 · fonte del testo

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