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[1]I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del Regno nelle quali era ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'art. 18 di questa legge.
[2]Il corso legale per i biglietti proprii di ciascun istituto sara' esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[3]I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopoche' essa sara' stata rimborsata del suo credito a tenore dell'art. 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[4]I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.
[5]Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.
[6]Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale determinera' le norme della riscontrata.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1876, n. 3121
2La L. 21 maggio 1876, n. 3121 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Seria 2ª), e' prorogato a tutto il mese di dicembre 1877".
L. 26 dicembre 1877, n. 4212
3La L. 26 dicembre 1877, n. 4212 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti dei sei istituti di emissione indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1878".
L. 30 giugno 1878, n. 4430
4La L. 30 giugno 1878, n. 4430 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di emissione, indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e' prorogato fino al 30 giugno 1879".
L. 29 giugno 1879, n. 4953
5La L. 29 giugno 1879, n. 4953 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti al portatore emessi dai sei Istituti consorziali in base alla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e' prorogato fino al 31 gennaio 1880".
L. 30 giugno 1880, n. 5515
6La L. 30 giugno 1880, n. 5515 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, indicati dall'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e' prorogato fino al 31 dicembre 1880".
L. 31 dicembre 1880, n. 5809
7La L. 31 dicembre 1880, n. 5809 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione indicati all'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª) e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1881".
L. 7 aprile 1881, n. 133
8La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione e' prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª)". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".
L. 25 dicembre 1883, n. 1772
9La L. 25 dicembre 1883, n. 1772 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato a tutto l'anno 1884, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1884 al 15 gennaio 1885
