Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1876 al 15 gennaio 1878. Leggi il testo vigente →
[1]I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del Regno nelle quali era ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'art. 18 di questa legge.
[2]Il corso legale per i biglietti proprii di ciascun istituto sara' esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[3]I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopoche' essa sara' stata rimborsata del suo credito a tenore dell'art. 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[4]I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.
[5]Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.
[6]Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale determinera' le norme della riscontrata.
[7]Trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti cessera' di essere legale e diverra' interamente fiduciario. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1876, n. 3121
2La L. 21 maggio 1876, n. 3121 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Seria 2ª), e' prorogato a tutto il mese di dicembre 1877".
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 15 gennaio 1878
