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[1]I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del Regno nelle quali era ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'art. 18 di questa legge.
[2]Il corso legale per i biglietti proprii di ciascun istituto sara' esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[3]I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopoche' essa sara' stata rimborsata del suo credito a tenore dell'art. 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.
[4]I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.
[5]Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.
[6]Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale determinera' le norme della riscontrata.
[7]Trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti cessera' di essere legale e diverra' interamente fiduciario.
Testo in vigore dal 22 maggio 1874 al 6 giugno 1876
