Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1885 al 13 luglio 1885. Leggi il testo vigente →

[1]I biglietti che gli istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio, continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del Regno nelle quali era ad essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'art. 18 di questa legge.

[2]Il corso legale per i biglietti proprii di ciascun istituto sara' esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

[3]I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopoche' essa sara' stata rimborsata del suo credito a tenore dell'art. 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

[4]I sei istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.

[5]Durante il corso forzoso, tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.

[6]Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento da approvarsi mediante decreto Reale determinera' le norme della riscontrata.

[7]Trascorsi due anni dalla pubblicazione di questa legge, il corso dei nominati biglietti cessera' di essere legale e diverra' interamente fiduciario. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 maggio 1876, n. 3121

2

La L. 21 maggio 1876, n. 3121 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito riuniti in Consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Seria 2ª), e' prorogato a tutto il mese di dicembre 1877".

L. 26 dicembre 1877, n. 4212

3

La L. 26 dicembre 1877, n. 4212 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti dei sei istituti di emissione indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1878".

L. 30 giugno 1878, n. 4430

4

La L. 30 giugno 1878, n. 4430 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di emissione, indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, e' prorogato fino al 30 giugno 1879".

L. 29 giugno 1879, n. 4953

5

La L. 29 giugno 1879, n. 4953 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti al portatore emessi dai sei Istituti consorziali in base alla legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e' prorogato fino al 31 gennaio 1880".

L. 30 giugno 1880, n. 5515

6

La L. 30 giugno 1880, n. 5515 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, indicati dall'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e' prorogato fino al 31 dicembre 1880".

L. 31 dicembre 1880, n. 5809

7

La L. 31 dicembre 1880, n. 5809 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione indicati all'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª) e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1881".

L. 7 aprile 1881, n. 133

8

La L. 7 aprile 1881, n. 133 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti delle Banche di emissione e' prorogato a tutto l'anno 1883 con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª)". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Sono mantenuti in vigore, in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), nonche' l'articolo 2 della legge 30 giugno 1878, n. 4430".

L. 25 dicembre 1883, n. 1772

9

La L. 25 dicembre 1883, n. 1772 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato a tutto l'anno 1884, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª)".

L. 31 dicembre 1884, n. 2849

10

La L. 31 dicembre 1884, n. 2849 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato a tutto giugno dell'anno 1885, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, num. 1920 (Serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª)".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1885 al 13 luglio 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1874

1874oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 15 luglio 1889 — 16 dicembre 2009per 121 anni
  3. 15 luglio 1888 — 15 luglio 1889per un anno
  4. 15 luglio 1887 — 15 luglio 1888per un anno
  5. 13 luglio 1885 — 15 luglio 1887per 2 anni
  6. 15 gennaio 1885 — 13 luglio 1885per 6 mesi
  7. 12 gennaio 1884 — 15 gennaio 1885per un anno
  8. 23 aprile 1881 — 12 gennaio 1884per 3 anni
  9. 15 gennaio 1881 — 23 aprile 1881per 3 mesi
  10. 15 luglio 1880 — 15 gennaio 1881per 6 mesi
  11. 23 luglio 1879 — 15 luglio 1880per 12 mesi
  12. 15 luglio 1878 — 23 luglio 1879per un anno
  13. 15 gennaio 1878 — 15 luglio 1878per 6 mesi
  14. 6 giugno 1876 — 15 gennaio 1878per un anno
  15. 22 maggio 1874 — 6 giugno 1876testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1885

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1884 al 15 gennaio 1885.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1884, n. 2849

    La L. 31 dicembre 1884, n. 2849 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato a tutto giugno dell'anno 1885, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, num. 1920 (Serie 2ª), e 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art15 · fonte del testo

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