[1]Nei casi dalla Legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'Ufficiale incaricato del pagamento.
[2]Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto.
[3]Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale incaricato del pagamento.
[4]Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
