[1]Nei casi dalla Legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'Ufficiale incaricato del pagamento.

[2]Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto.

[3]Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale incaricato del pagamento.

[4]Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Testo vigente dal 5 maggio 1869

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026~art54 · fonte del testo

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