[1]Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire.
[2]Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.
[3]Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della Legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa Legge, allegato F.
Testo vigente dal 5 maggio 1869
