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[1]I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per Decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati, ed il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.
[2]Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sara' approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Pero' questa facolta' non puo' essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sara' unita a' documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi.
Testo in vigore dal 5 maggio 1869 al 12 febbraio 1870
