[1]I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per Decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici Ufficiali da lui delegati, ed il Decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.
[2]Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sara' approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Pero' questa facolta' non puo' essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sara' unita a' documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451
3Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Testo vigente dal 12 febbraio 1870
