I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a cio' delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451
3Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Testo vigente dal 12 febbraio 1870
