Art. 76
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[1]((La Corte di assise e' composta del presidente e dei 12 giurati costituenti il giuri' della causa.
[2]L'ufficio di presidente e' affidato ad un consigliere della Corte di appello, e, fuori della sede di essa, puo' essere affidato al presidente del tribunale locale o al presidente di sezione avente il grado di consigliere d'appello.
[3]Nelle cause contumaciali, la Corte e' composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati, volta per volta, dal presidente del tribunale stesso.
[4]Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte d'appello ha facolta' di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 dicembre 1907, n. 777
7Il Regio Decreto 1 dicembre 1907, n. 777 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica non si applica ai dibattimenti delle Corti d'assise iniziati e non espletati a tutto il 31 dicembre 1907.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1908 al 29 ottobre 1913
