Art. 76
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[1]((Ogni Corte di assise e' composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le Assise. Puo' esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.
[2]Nei dibattimenti di lunga durata puo' anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1876 al 15 gennaio 1908
