Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni corte d'assise e' composta d'un presidente, scelto fra i consiglieri della corte d'appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise.
[2]Puo' esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1865 al 1 gennaio 1876
