Art. 76
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[1]((La Corte di assise e' composta del presidente e dei dieci giurati costituenti la giuria del dibattimento.
[2]Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata il primo presidente della Corte di appello puo' destinare un presidente aggiunto che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo, in caso di legittimo impedimento sopravvenuto al presidente ordinario)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 dicembre 1907, n. 777
7Il Regio Decreto 1 dicembre 1907, n. 777 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica non si applica ai dibattimenti delle Corti d'assise iniziati e non espletati a tutto il 31 dicembre 1907.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1913 al 16 dicembre 2010
