Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1918 al 9 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]I sottotenenti ed i tenenti di complemento di qualunque provenienza, possono essere promossi, rispettivamente, tenenti e capitani per anzianita'. Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati dal servizio attivo permanente, possono essere promossi, per anzianita', al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso. 13 16 18

[2]I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dispensati dal del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dai gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293

13

Il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.

Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652

16

Il Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 ha disposto (con l'art.6, comma 2) che "In deroga all'art. 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, per la durata della guerra, gli ufficiali di complemento delle armi combattenti di qualunque provenienza, possono essere promossi fino al grado di maggiore, sempreche' abbiano l'idoneita' ad incondizionato servizio".

Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792

18

Il Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Per la durata della guerra, in deroga all'art. 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, gli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario, di qualunque provenienza, possono essere promossi per anzianita' fino al grado di tenente colonnello. Quelli delle altre armi e corpi possono essere promossi fino al grado di capitano".

Testo in vigore dal 4 luglio 1918 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1918

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1916 al 4 luglio 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792

    Il Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Per la durata della guerra, in deroga all'art. 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, gli ufficiali di complemento delle armi combattenti e del corpo sanitario, di qualunque provenienza, possono essere promossi per anzianita' fino al grado di tenente colonnello. Quelli delle altre armi e corpi possono essere promossi fino al grado di capitano".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art47 · fonte del testo

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