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[1]I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianita'. ((Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati)) dal servizio attivo permanente, possono esser promossi ((per anzianita' al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso)).
[2]I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali ((dispensati dal)) del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dai gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 1 settembre 1915
