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[1]((I sottotenenti ed i tenenti di complemento di qualunque provenienza, possono essere promossi, rispettivamente, tenenti e capitani per anzianita'. Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati dal servizio attivo permanente, possono essere promossi, per anzianita', al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso)). 13
[2]I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dispensati dal del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dai gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293
13Il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto per la durata della guerra.
Testo in vigore dal 1 settembre 1915 al 23 dicembre 1916
