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[1]I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianita'. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianita'.
[2]I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dai gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
