Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1911 al 30 luglio 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle categorie del Corpo Reale Equipaggi la permanenza minima in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]La permanenza necessaria nella qualita' di marinaro, o in quella a questo corrispondente, si valuta complessivamente in tutte le classi stabilite per tale qualita', ma la promozione a graduato non puo' aver luogo che dalla classe piu' alta.

[4]Nella qualita' di mozzo non e' stabilito alcun determinato periodo di permanenza, ed e' prescritta la sola condizione di avere compiuto il diciassettesimo anno di eta', per poter essere promosso marinaro.

[5]La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti e' di quattro anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali, purche' idonei, saranno promossi al grado superiore.8

[6]I secondi macchinisti per conseguire il grado di primo macchinista devono avere quattro anni di permanenza nel loro grado e un periodo d'imbarco di due anni ed essere stati dichiarati idonei.8

[7]La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avra' luogo a scelta.8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788

8

Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788, nel modificare l'art. 7 della L. 2 luglio 1911, n. 621, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".

Testo in vigore dal 17 agosto 1911 al 30 luglio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1911 al 17 agosto 1911. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788

    Il Regio Decreto 13 luglio 1911, n. 788, nel modificare l'art. 7 della L. 2 luglio 1911, n. 621, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-06;59~art3 · fonte del testo

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