Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1907 al 1 luglio 1907. Leggi il testo vigente →
[1]Nelle categorie del Corpo Reale Equipaggi la permanenza minima in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]La permanenza necessaria nella qualita' di marinaro, o in quella a questo corrispondente, si valuta complessivamente in tutte le classi stabilite per tale qualita', ma la promozione a graduato non puo' aver luogo che dalla classe piu' alta.
[4]Nella qualita' di mozzo non e' stabilito alcun determinato periodo di permanenza, ed e' prescritta la sola condizione di avere compiuto il diciassettesimo anno di eta', per poter essere promosso marinaro. ((La permanenza massima nei gradi di nocchiere di 3ª e di 2ª classe e nei gradi corrispondenti e' di sei anni, trascorsi i quali i detti sottufficiali saranno promossi alla classe rispettivamente superiore, purche' riconosciuti idonei)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1907 al 1 luglio 1907
