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[1]Nelle categorie del Corpo Reale Equipaggi la permanenza minima in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]La permanenza necessaria nella qualita' di marinaro, o in quella a questo corrispondente, si valuta complessivamente in tutte le classi stabilite per tale qualita', ma la promozione a graduato non puo' aver luogo che dalla classe piu' alta.
[4]Nella qualita' di mozzo non e' stabilito alcun determinato periodo di permanenza, ed e' prescritta la sola condizione di avere compiuto il diciassettesimo anno di eta', per poter essere promosso marinaro.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 1 gennaio 1907
