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[1]Nelle categorie del Corpo Reale Equipaggi la permanenza minima in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]La permanenza necessaria nella qualita' di marinaro, o in quella a questo corrispondente, si valuta complessivamente in tutte le classi stabilite per tale qualita', ma la promozione a graduato non puo' aver luogo che dalla classe piu' alta.
[4]Nella qualita' di mozzo non e' stabilito alcun determinato periodo di permanenza, ed e' prescritta la sola condizione di avere compiuto il diciassettesimo anno di eta', per poter essere promosso marinaro. ((La permanenza massima nel grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti e nella 1ª classe dei secondi macchinisti e' di sei anni, trascorsi i quali, i detti sottufficiali, purche' idonei, saranno promossi al grado rispettivamente superiore.
[5]I secondi macchinisti di 2ª classe, dopo tre anni di tirocinio, se riconosciuti idonei, saranno classificati secondi macchinisti di 1ª classe.
[6]La promozione al grado di nocchiere di 2ª classe e gradi corrispondenti, quello di macchinista escluso, avra' luogo a scelta)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1907 al 19 luglio 1911
