Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1893 al 14 luglio 1893. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonche' per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sara' destinato.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3177
1La L. 28 giugno 1885, n. 3177 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 17 febbraio 1887, n. 4330
3La L. 17 febbraio 1887, n. 4330 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del genio civile".
L. 26 giugno 1887, n. 4613
4La L. 26 giugno 1887, n. 4613 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 30 giugno 1888, n. 5480
5La L. 30 giugno 1888, n. 5480 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, l'autorizzazione data al Governo del Re coll'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 29 giugno 1889, n. 6139
6La L. 29 giugno 1889, n. 6139 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanzario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 28 giugno 1890, n. 6907
7La L. 28 giugno 1890, n. 6907 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal luglio 1890 al 30 giugno 1891, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 29 giugno 1891, n. 311
8La L. 29 giugno 1891, n. 311 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
L. 26 febbraio 1893, n. 41
9La L. 26 febbraio 1893, n. 41 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882 n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
Testo in vigore dal 14 marzo 1893 al 14 luglio 1893
