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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonche' per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sara' destinato.
[2]Tale disposizione e' pero' limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sara' provveduto con la legge del bilancio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1885, n. 3177
1La L. 28 giugno 1885, n. 3177 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".
Testo in vigore dal 13 luglio 1885 al 6 marzo 1887
