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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonche' per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sara' destinato.
[2]Tale disposizione e' pero' limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sara' provveduto con la legge del bilancio.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 13 luglio 1885
