Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1889 al 15 luglio 1890. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonche' per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sara' destinato.

[2]Tale disposizione e' pero' limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sara' provveduto con la legge del bilancio.1 3 4 5 6

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1885, n. 3177

1

La L. 28 giugno 1885, n. 3177 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".

L. 17 febbraio 1887, n. 4330

3

La L. 17 febbraio 1887, n. 4330 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del genio civile".

L. 26 giugno 1887, n. 4613

4

La L. 26 giugno 1887, n. 4613 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".

L. 30 giugno 1888, n. 5480

5

La L. 30 giugno 1888, n. 5480 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, l'autorizzazione data al Governo del Re coll'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".

L. 29 giugno 1889, n. 6139

6

La L. 29 giugno 1889, n. 6139 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanzario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".

Testo in vigore dal 15 luglio 1889 al 15 luglio 1890

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1882

1882oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 agosto 1894 — 22 dicembre 2008per 114 anni
  3. 14 luglio 1893 — 1 agosto 1894per un anno
  4. 14 marzo 1893 — 14 luglio 1893per 4 mesi
  5. 14 luglio 1891 — 14 marzo 1893per un anno
  6. 15 luglio 1890 — 14 luglio 1891per 12 mesi
  7. 15 luglio 1889 — 15 luglio 1890per un anno
  8. 15 luglio 1888 — 15 luglio 1889per un anno
  9. 13 luglio 1887 — 15 luglio 1888per un anno
  10. 6 marzo 1887 — 13 luglio 1887per 4 mesi
  11. 13 luglio 1885 — 6 marzo 1887per un anno
  12. 15 luglio 1882 — 13 luglio 1885testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1889

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1888 al 15 luglio 1889.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1889, n. 6139

    La L. 29 giugno 1889, n. 6139 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' prorogata per l'esercizio finanzario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 l'autorizzazione data al Governo del Re con l'art. 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;874~art55 · fonte del testo

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