Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 22 marzo 1898. Leggi il testo vigente →

[1]La facolta' di emettere biglietti e' concessa alla Banca d'Italia, ed e' confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.

[2]Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione, rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente: 5

[3]Banca d'Italia.... L. 800,000,000 Banco di Napoli... » 242,000,000 Banco di Sicilia... » 55,000,000

[4]Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovra' incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge, la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti: 5

[5]Per la Banca d'Italia di.... 630 milioni » il Banco di Napoli di... 190 » » il Banco di Sicilia di... 44 » --- 864 milioni

[6]L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovra' diminuirla in proporzione entro tre mesi. 5

[7]La circolazione diminuita ad un Istituto sara' consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

[8]Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto Reale, fara' procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti di emissione agli effetti della presente legge. 5

[9]La relazione della Commissione sara' presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.5

[10]La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1895, n. 486

5

La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno".

Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 22 marzo 1898

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1895

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1895, n. 486

    La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art2 · fonte del testo

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