Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1898 al 16 dicembre 2009. 225 parole tolte, 16 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La facolta' di emettere biglietti e' concessa alla Banca d'Italia, ed e' confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.
tolto: Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione, rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:
tolto: Banca d'Italia.... L. 800,000,000 Banco di Napoli... » 242,000,000 Banco di Sicilia... » 55,000,000
tolto: Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovra' incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge, la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:
tolto: Per la Banca d'Italia di.... 630 milioni » il Banco di Napoli di... 190 » » il Banco di Sicilia di... 44 » --- 864 milioni
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1898, N. 47.
tolto: COMMA ABROGATO DALLAL. 3 MARZO 1898aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 47.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1898, N. 47.
tolto: COMMA ABROGATO aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 3 MARZO 1898 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 47.
tolto: La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art2 · fonte del testo
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