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[1]La facolta' di emettere biglietti e' concessa alla Banca d'Italia, ed e' confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.
[2]Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione, rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:
[3]Banca d'Italia.... L. 800,000,000 Banco di Napoli... » 242,000,000 Banco di Sicilia... » 55,000,000
[4]Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovra' incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge, la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:
[5]Per la Banca d'Italia di.... 630 milioni » il Banco di Napoli di... 190 » » il Banco di Sicilia di... 44 » --- 864 milioni
[6]L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovra' diminuirla in proporzione entro tre mesi.
[7]La circolazione diminuita ad un Istituto sara' consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.
[8]Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto Reale, fara' procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti di emissione agli effetti della presente legge.
[9]La relazione della Commissione sara' presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.
[10]La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
