Art. 49 — null
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[1]Se e' stato rogato dal notaro prima di essere scritto nel ruolo, a norma dell'art. 21; Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopoche' la cessazione e' stata pubblicata; Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'art. 24;
[2]La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24 importa la nullita' delle sole disposizioni accennate nello stesso numero; Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'art. 43; Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto; Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.
[3]Fuori di questi casi l'atto notarile non e' nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
